Associazione
“Amici delle Missionarie dell’Immacolata”
ONLUS
organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Via Masaccio 20 – 20149 Milano
STATUTO
(Statuto modificato in data 19 maggio 2002)
Articolo 1
E’ costituito in Milano, via Masaccio n. 20 una libera associazione fra laici denominata “Associazione degli amici delle Missionarie dell’Immacolata”.
Essa è regolata dal presente statuto.
Col presente atto non si costituisce alcun fondo patrimoniale.
Articolo 2
L’Associazione ha sede in Milano, via Masaccio n. 20 e identifica i propri abitativi con i fini istituzionali della Congregazione delle Suore Missionarie dell’Immacolata.
L’Associazione può avere altre sedi, in Italia e all’estero, che saranno individuate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 3
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 4
L’Associazione
userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale” o l’acronimo “Onlus”
Articolo 5
L’Associazione,
esclusa ogni finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale a favore di
· persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
· ente o associazioni che perseguono le medesime finalità;
componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Le predette
finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate anche quando fra
i beneficiari delle attività istituzionali dell’Associazione vi siano
i suoi soci, i componenti gli organi amministrativi e di controllo, coloro
che a qualsiasi titolo operino al suo interno o ne facciano parte, purché
tali soggetti si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui sopra.
Articolo 6
L’Associazione ha lo scopo di sostenere le opere, già attuate o ancora da realizzare, intraprese dalla Congregazione delle Missionarie dell’Immacolata, operando nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, della beneficenza, della formazione ed istruzione, della promozione della cultura e dell’arte.
Tutto ciò anche in cooperazione con altri Enti ritenuti autentici e validi, e avvalendosi di collaborazioni volontarie di sostegno.
Essa non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse e comunque mai prevalenti rispetto alle prime. Nel perseguire i suoi scopi, l’Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e dei diritti inviolabili della persona.
Articolo 7
Sono Soci le persone fisiche e giuridiche ammesse dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda scritta.
Sono riconosciute nell’Associazione le seguenti categorie di Soci:
· Soci Fondatori: persone fisiche e giuridiche che creano con le loro libere offerte, il patrimonio iniziale dell’Associazione e hanno il compito di nominare il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
· Soci Vitalizi: persone fisiche e giuridiche che abbiano versato una tantum una quota pari ad almeno EURO 1.000,00 (euro mille virgola zero zero).
· Soci Ordinari: persone fisiche e giuridiche che versano la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo.
Tale quota associativa vale per l’anno solare in cui è versata.
Il Consiglio Direttivo, ravvisandone l’opportunità, può modificare le quote annue con delibera assunta entro il mese di dicembre.
Ai sensi dell’art. 24 C.C.e dell’art. 5, comma 4 -quinquies lettera f), D.Lgs. 460/97, le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di intrasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.
Il socio può essere escluso per indegnità o per condotta immorale o non conforme alla finalità dell’Associazione; l’esclusione è deliberata dal Consiglio e deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione dell’assemblea dei soci dell’Associazione per esporre in assemblea le proprie ragioni. L’Assemblea può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi a titolo gratuito.
Articolo 8
L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a) dalle quote dei Soci;
b) dai contributi pubblici o privati;
c) dai proventi di iniziative sociali;
d) da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie;
e) da offerte di terzi per iniziative benefiche specifiche.
Articolo 9
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Comitato Esecutivo
d) il Collegio dei Revisori dei Conti
e) la Commissione per le iniziative benefiche.
Tutte le cariche sono elettive, con libera eleggibilità e gratuite.
Articolo 10
L’Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci maggiori di età il diritto al voto per l’approvazione e le modificazioni del presente statuto, dei successivi regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione stessa, di cui al precedente articolo 9.
Articolo 11
L’Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, Vitalizi e Ordinari ed è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria è convocata una volta l’anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Ad essa devono essere sottoposti:
1. la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;
2. il bilancio dell’esercizio sociale;
3. il rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti;
4. la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, scaduti o cessati dall’incarico per qualsiasi causa;
5. gli altri argomenti che siano ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo e quindi dalle stesso sottoposti all’Assemblea.
Articolo 12
L’Assemblea Straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ed è preordinata a deliberare eventuali modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell’Associazione.
Articolo 13
Per la validità
dell’assemblea ordinaria, occorre la presenza della maggioranza dei Soci,
Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, si riterrà
validamente indetta in seconda convocazione e, in tal caso, le sue deliberazioni
sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Salvo quanto stabilito per lo scioglimento, l’assemblea straordinaria può validamente deliberare se sono presenti almeno tre quinti degli associati.
Le deliberazioni delle assemblee sono assunte a maggioranza dei soli Soci presenti in proprio o tramite delega.
La delega va rilasciata per iscritto ad altro Socio; ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe per la medesima assemblea.
A norma dell’articolo 21 del Codice Civile, lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori.
Le Assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali, e ivi sottoscritte dal Presidente e da un segretario all’uopo nominato.
Detto libro verbali, unitamente ai rendiconti e a tutti gli altri libri, atti e registri dell’Associazione, restano a disposizione di tutti gli Associati per la consultazione presso la sede dell’Associazione.
Articolo 14
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a undici membri, eletti ogni cinque anni dall’Assemblea, e da due membri di diritto, appartenenti alla Congregazione delle Missionarie dell’Immacolata e nominati dal Consiglio Generale della Congregazione stessa; questi ultimi non possono però assumere, all’interno del Consiglio Direttivo alcuna carica.
Nel caso in cui un consigliere cessi dalla carica prima della scadenza, esso può essere sostituito con altro consigliere nominato dal Consiglio stesso e che durerà in carica sino alla successiva assemblea di approvazione dal bilancio.
L’Assemblea dei Soci potrà modificare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, fermi restando i limiti, numerici e di composizione stabiliti dallo statuto.
Articolo
15
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, con la maggioranza dei presenti, un Presidente, un Vicepresidente e un tesoriere e nomina altresì un Segretario dell’Associazione, anche estraneo al Consiglio stesso, preferibilmente una religiosa della Congregazione delle Missionarie dell’Immacolata.
Articolo
16
Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione.
Essa potrà inoltre nominare procuratori speciali tra i propri membri.
Articolo 17
Il Presidente o, in sua assenza il Vicepresidente rappresenta legalmente l’Associazione.
Articolo 18
Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente, o per loro incarico dal segretario, mediante invito spedito almeno sette giorni prima dell’adunanza e contenente l’ordine del giorno.
Esso deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta con l’indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
IL Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente e, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
Le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti, in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del segretario dell’Associazione.
Articolo 19
Nell’ambito del Consiglio Direttivo funzionerà un Comitato Esecutivo costituito dal Presidente del Consiglio e da altri due membri nominati dal Consiglio stesso.
Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio e ad esso sono devoluti tutti i compiti per il coordinamento e l’esecuzione dell’attività.
Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione, anche informale, da parte del Presidente, presso la sede sociale o altrove ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Segretario dell’Associazione è anche Segretario del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
Articolo 20
L’Assemblea, dietro suggerimento del Consiglio Direttivo, qualora, si riveli utile il buon funzionamento dell'Associazione, nomina la Commissione per le iniziative benefiche di cui all'articolo 9 del presente statuto, stabilendone: il numero dei componenti, le attribuzioni, il funzionamento e la durata.
Articolo
21
I membri della Commissione devono essere personalità di riconosciuta competenza nell’ambito dei compiti isituzionalmente affidati alla Commissione stessa.
Articolo
22
L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio annuale, riferito a tale data e predisposto dal Consiglio, è esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti che ne riferisce poi all’assemblea.
Il Consiglio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, scelti fra gli iscritti all’albo dei Revisori dei Conti tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia, viene eletto dall’Assemblea dei soci e rimane in carica cinque anni.
Articolo 23
Qualora il bilancio di fine anno evidenzi un avanzo di gestione, esso deve essere utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali dell’Associazione, descritto all’articolo 6 del presente statuto, o ad altre attività a esse direttamente connesse.
L’Associazione durante la propria vita non può distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o effettuata a favore di altre Organizzazioni di Volontariato o Onlus che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
Articolo
24
I rapporti fra l’Associazione e la Congregazione delle Suore Missionarie dell’Immacolata, cui la prima fa capo, sono regolati mediante accordi scritti e sottoscritti dalle parti.
L’Associazione opera sotto la vigilanza della Superiora Generale della Congregazione delle Missionarie dell’Immacolata, della Regione e dell’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, legge n.662 del 23 dicembre 1996.
Articolo
25
Qualora lo scopo dell’Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in generale ogni qualvolta ricorrono le cause di estinzione previste dall’articolo 27 c.c., l’Associazione cesserà di esistere.
In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale, preferibilmente alla Congregazione delle Missionarie dell’Immacolata, o ad altri fini di pubblica utilità, sentito la Regione, l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 26
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dalla Legge 266/91, dalla Legge Regionale n. 22/93, dal D. Lgs. 460/97 e dalla vigente normativa in materia.

La firma dello statuto